Art. 2250 Codice Civile. Normative per la pubblicazione

Indicazioni obbligatorie sui siti web. Art. 2250 del Codice Civile

Ecco di nuovo un modo assurdo e incomprensibile per complicare le cose. Basterebbe solo una connessione telematica al REA, libea e gratuita ....

Andreas Voigt | giovedì, settembre 24th, 2009 | 31 Comments »

andreas_voigtSegnaliamo che in base alla Normativa Comunitaria e più precisamente la legge 88 del 2009, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2998, sul Supplemento Ordinario vengono disposti alcuni obblighi in più in materia di inormazioni e indicazioni negli atti e nella corrispondenza, per le società di capitale.

Per essere più precisi, sono state introdotte modifiche, in base agli obblighi comunitari, all’art. 2250 del Codice Civile, secondo cui:

Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188]devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
(1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

    Detto ciò, si evince che sono obbligatorie alcune modifiche sui siti web da parte delle società di capitale, che dovranno pertanto evidenziare o meglio riportare le seguenti informazioni:

    • La sede sociale
    • Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso cui è iscritta la società
    • Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato
    • Lo stato di liquidazione, se effettivamente in corso
    • L’eventuale dichiarazione di società a socio unico (Srl a Socio Unico, adesempio)

    Quindi armiamoci di santa pazienza e iniziamo i lavori ….


    Noi crediamo nella Rete e nella condivisione della conoscenza

    Fare rete, condividere esperienze, progetti, soluzioni e conoscenza, significa entrare in una nuova dimensione, dove la professione di ognuno è la massima espressione di un senso comune di appartenenza e di valori.

    Fare rete significa oggi, non solo non essere più soli ma avere il massimo vantaggio competitivo in termini di qualità e di opportunità affinché il cliente finale possa vincere in un mercato globalizzato, sempre più aggressivo.


    31 Comments

    1. Daniele scrive:

      Spendo una parola perché di più non ne vale: ridicolo.

    2. Diego scrive:

      Grazie per la info, avevo gia letto qualcosa ma così è tutto chiaro e semplice. Ovviamente è una nuova inutile complicazione per fare eventuali sanzioni ad aziende regolari…quelle illegali non le trovano…

      Per risolvere tutti questi problemi lo stato potrebbe aprire un sito web dove vengono pubblicate tutte le società che lavorano in italia e alcune info sul loro stato di salute…così ogni cittadino potrebbe fare una ricerca in modo autonomo e con dati sempre aggiornati.

    3. Pucio scrive:

      Perdonate la domanda… ma queste informazioni vanno pubblicate su ogni pagina o basta siano presenti solo in una? Grazie :-)

      • Andreas Voigt scrive:

        E’ sufficiente che siano pubblicate nella home page. Però sarebbe ancora meglio inserire i dati in un footer che a sua volta viene visualizzato in tutte le sezioni del sito.

    4. Pucio scrive:

      Grazie, gentilissimo :-)

    5. tfp scrive:

      noi che siamo solo ditta di trasporti c/terzi, abbiamo l’obbligo nell’emissione delle fatture o ddt?
      grazie

    6. Francesca Nava scrive:

      buongiorno, tale obbligo vale, oltre che per le lettere/ordini/fatture/bolle, anche per bigliettini da visita e buste delle aziende?
      grazie mille

    7. Francesca Nava scrive:

      perfetto, il dubbio mi era venuto! grazie mille

    8. Andreas Voigt scrive:

      E’ stato un piacere!

    9. cube_ice scrive:

      http://tinyurl.com/yjym6gy
      Indicazioni obbligatorie sui siti web. Art. 2250 del Codice Civile | Innovando

    10. spevin scrive:

      La norma è valida anche per le ditte individuali? Devo specificare nel mio sito web che trattasi di ditta individuale, o basta scrivere l’insegna e la partita iva? Grazie mille.

    11. Paolo Golfari scrive:

      Sintetizzando, si può dire che questa norma è obbligatoria solo per le srl e le spa, escludendo snc, scarl ecc. ?
      Grazie mille per la risposta.

    12. Ambra scrive:

      Buongiorno, un’informazione.. siamo una srl e mi è stato detto che nell’art. 2250 prevede l’obbligo di indicare negli atti , e nella corrispondeza(timbri-contratti-fatture-lettere-ordini) le informazioni di capitale sociale e iscriz R.I., quindi dicono che devo rifare il timbro personalizzato! è cosi’ o riguarda solo il sito?

      • Andreas Voigt scrive:

        Riguarda tutti gli atti “pubblici”, quindi anche la carta intestata ufficiale, fatture, bolle, documenti doganali e quant’altro. La normativa si allinea con alcune direttive europee per la tracciabilità dei dati fiscali e anagrafici di un’azienda in ogni suo atto pubblico.

    13. Paolo Golfari scrive:

      Buongiorno, le volevo chiedere se oltre al numero di iscrizione al Registro delle imprese, va indicato anche il numero R.E.A.?
      Grazie ancora per la risposta.

      • Andreas Voigt scrive:

        E’ la stessa cosa. Tra l’altro per le aziende di nuova costituzione (da qualche anno a questa parte) il numero coincide con il numero di Partita IVA

      • Paolo Golfari scrive:

        Ho notato anch’io che il numero di iscrizione al Registro delle imprese corrisponde a quello della Partita IVA, ma il numero REA è una voce aggiuntiva; quando chiedo la visura camerale ai miei clienti il REA è un numero diverso da quello di registrazione.

        • Andreas Voigt scrive:

          Certo. Il REA ha un numero di ruolo diverso perchè si utilizzava qul tipo di codifica. Lei in queato caso deve utilizzare appunto il REA.

          • Stefano Masiero scrive:

            Sono un commercialista della provincia di Venezia. Ho notato che c’è molta confusione in merito a questa novità, chiedo lumi in merito:
            Premesso che sono due cose diverse il numero di iscrizione al Registro Imprese (coincidente con il codice fiscale della società) e il numero R.E.A. che è tuttora valido e indicato nelle visure e certificati delle CCIAA, l’articolo 2250 del C.C. così modificato dalla legge comunitaria ha aggiunto dei commi successivi al quarto, ma non ha previsto esplicitamente l’indicazione del numero R.E.A.
            Vedo che molti dicono che ora è obbligo indicare anche il numero R.E.A., ma non vedo in quale punto della normativa (Art. 2250 C.C. e/o Legge Comunitaria Art. 42)venga specificatamente richiesto il numero R.E.A.
            All’Art. 2250 comma 1 è previsto esplicitamente e solo il numero di iscrizione al registro delle imprese, CHE E’ COSA BEN DIVERSA DAL NUMERO R.E.A.
            Che mi dite al riguardo?
            Grazie.

            • Andreas Voigt scrive:

              E’ obbligatorio il numero di protocollo che indica l’inserimento nel Registro delle Imprese, che coincide in effetti con il numero di Partita IVA.
              Il legislatore dice espressamente: “…obbligo di indicare, negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese…”.

              Non si fa riferimento al R.E.A. Quindi, Lei ha assolutamente ragione quando specifica che il R.E.A. e il Registro delle Imprese sono cose ben diverse e non devono essere confuse.

              Quindi, in sostanza, è obbligatorio il numero di partita iva e la data di registrazione al Registro delle Imprese di competenza territoriale.

              Per maggior precisione ho scritto oggi un nuovo articolo in materia:
              http://www.innovando.it/ancora-sulle-indicazioni-obbligatorie-art-2250-del-codice-civile-2524.html

              Cordialità
              Andreas Voigt

    14. Francesco scrive:

      Ieri ho ricevuto il notiziario di Confindstria in cui si sottolinea il fatto che anche le e-mail sono da considerarsi atto pubblico e che quindi anche in calce ad esse devono essere riportati i dati enunciati nel 2250 del c.c.

    15. Francesco scrive:

      Ho un altro dubbio, se un’azienda ha un dominio .it, .fr, .com, ecc… è obbligata ad inserire le informazioni menzionate nel 2250 del c.c. su tutti i siti ?

    16. Aerendir scrive:

      Perdonatemi se vado controcorrente ma io trovo che la norma sia corretta.
      1) Rendere disponibili online queste informazioni in un db centralizzato costa. Imporre a ciascuna azienda di spendere 5 minuti per inserire il capitale versato nel footer, invece, non costa nulla a nessuno;
      2) La norma esisteva già da tempo, è stata solo aggiornata;
      3) È utile. Poniamo il caso voi abbiate svolto un lavoro per 70mila Euro e l’azienda vi chieda di pagare a 3 mesi: se l’azienda ha 20mila Euro di capitale sociale, sapendo che se non paga potrete avere solo quelli come vi comportereste? E se invece avesse un capitale sociale di 150mila Euro? L’informazione l’avete subito disponibile, senza connessioni, senza ricerche. Basta andare sul sito dell’azienda ed avrete le informazioni che vi servono.

      Io la trovo una norma pratica.

      Che poi non trovano le aziende illegali è un altro discorso, ma va slegato dal 2250cc. IMHO.

      Buongiorno a tutti :)

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